Obiezione di coscienza al servizio militare in Turchia. Ripetute condanne penali intervenute a causa del rifiuto di servire nell’esercito.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 3 CEDU
Massima
1. Non prevedere un’alternativa alla leva militare per gli obiettori di coscienza viola l’Art. 9 CEDU, alla luce dell’oramai consolidata giurisprudenza sul tema.
2. A causa dei molteplici procedimenti penali e degli effetti cumulativi delle conseguenti condanne, il ricorrente è stato esposto a una “morte civile” (“mort civile”). La gravità delle misure e delle sanzioni imposte hanno causato umiliazione e degrado, che costituisce violazione dell’Art. 3 CEDU.
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