Ripetuta possibilità di essere condannati per il rifiuto di prestare il servizio militare e trattamenti inumani e degradanti. Obiezione di coscienza e assenza del servizio alternativo alla leva militare in Turchia.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 3 CEDU
Massima
1. La ripetuta possibilità di essere condannati per il rifiuto di prestare il servizio militare, a causa dell’assenza del servizio alternativo, ha l’effetto di reprimere la personalità intellettuale della persona. Ciò è sufficientemente grave da conferire al trattamento un carattere disumano e degradante.
2. La costante alternanza tra azioni penali e periodi di reclusione è sproporzionata rispetto al fine legittimo di assicurare l’adempimento dell’obbligo di leva.
(Il Sig. Ülke era un convinto pacifista e si era ripetutamente rifiutato di prestare servizio militare, fino a bruciare pubblicamente la sua lettera di chiamata alla leva. Era stato condannato per aver incitato ad evadere la coscrizione e, ripetutamente, per il rifiuto di indossare la divisa militare)
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy