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Partito per una Società Democratica (DTP) e Altri c. Turchia, Nn. 3840/10, 3870/10, 3878/10 e altri 4, Corte EDU (Seconda Sezione), 6 gennaio 2016

Abstract

Scioglimento di un partito politico filo-curdo e revoca del mandato per alcuni suoi parlamentari. Soluzione politica alla questione curda e riconoscimento dell’identità curda.

Riferimenti normativi

Art. 11 CEDU
Art. 3 Prot. No. 1 CEDU

Massima

1. Nel bilanciare i diversi interessi in gioco, le autorità nazionali devono tenere in adeguata considerazione le esigenze del pluralismo politico, senza il quale non può esistere una società democratica.

2. Soltanto violazioni molto gravi, come quelle che minaccino il pluralismo politico o i principi fondamentali della democrazia, possono giustificare la messa la bando delle attività di un partito politico.

3. L’incapacità di un partito politico di prendere esplicitamente le distanze dagli atti o dai discorsi dei propri membri o leader locali, suscettibili di essere interpretati come un sostegno indiretto al terrorismo, non può di per sé costituire un motivo idoneo a giustificare una sanzione di tale gravità come lo scioglimento dell’intero partito qualora essi non abbiano incoraggiato il ricorso alla violenza, la resistenza armata o l’insurrezione né il progetto politico del partito possa essere considerato incompatibile con il concetto di società democratica.

(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva disposto lo scioglimento di un partito che rappresentava uno tra i principali attori politici schieratisi in favore di una soluzione pacifica alla questione curda).

Note

La Corte europea ha stabilito all’unanimità che, non essendovi alcuna ragionevole relazione di proporzionalità tra lo scioglimento del partito ricorrente e gli scopi legittimi perseguiti, la Corte costituzionale turca abbia violato l’articolo 11 della Convenzione. Inoltre, la Corte ha decretato all’unanimità che le sanzioni imposte ai ricorrenti fossero incompatibili con l’essenza del loro diritto ad essere eletti in parlamento ai sensi dell’articolo 3 del protocollo 1 CEDU, e violassero il potere sovrano del corpo elettorale che li ha scelti quali membri del parlamento.