Scioglimento di un partito politico filo-curdo. Programmi politici ritenuti idonei a minacciare l’integrità territoriale, la laicità dello Stato e l’unità nazionale.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. La messa al bando di un partito costituisce una violazione della Convenzione laddove nel suo programma politico, diretto essenzialmente ad instaurare “un ordine sociale che comprende la popolazione turca e curda”, non vi sia alcun invito all’uso della violenza, alla ribellione ovvero a qualsiasi altra forma di negazione dei principi democratici.
2. Il programma di un partito politico che si riferisca al diritto delle “minoranze nazionali o religiose” all’autodeterminazione non giustifica lo scioglimento del partito stesso qualora le sue parole non abbiano incoraggiato la separazione dallo Stato ma abbiano inteso sottolineare che il progetto politico proposto debba essere sostenuto dal consenso liberamente espresso e democraticamente manifestato da tali minoranze.
(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva sciolto un partito politico filo-curdo per il fatto che il suo programma cercasse di minare l’integrità territoriale e la natura laica dello Stato e l’unità della nazione).
Note
La Corte europea ha stabilito all’unanimità che lo scioglimento del partito ricorrente, costituendo una misura sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e dunque non necessaria in una società democratica, integra una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
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