Scioglimento di un partito politico a causa di attività considerate suscettibili di pregiudicare l’integrità territoriale dello Stato e l’unità della nazione. Instaurazione di uno Stato curdo e riconoscimento di una identità curda.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Ai fini del corretto funzionamento della democrazia, è essenziale che gli organi politici possano presentare proposte pubbliche, anche qualora esse mettano in discussione le politiche governative o si pongano in conflitto con l’opinione pubblica prevalente.
2. Un discorso politico avente un impatto potenziale molto limitato sulla sicurezza nazionale, sull’ordine pubblico o sull’integrità territoriale di un paese non può di per sé giustificare lo scioglimento di un intero partito, specialmente laddove il suo autore sia già stato processato.
(Nel caso di specie, la Corte costituzionale turca aveva sciolto un partito politico poiché le sue dichiarazioni e i suoi discorsi facevano riferimento all’esistenza in Turchia di un popolo curdo a sé stante, impegnato nella lotta per la propria indipendenza, e promuovevano l’accettazione di una identità curda con tutte le sue conseguenze, in particolare la creazione di uno Stato indipendente e la distruzione di quello esistente).
Note
La Corte europea ha stabilito all’unanimità che lo scioglimento del partito ricorrente, avvenuto sulla base di un singolo discorso rilasciato da un suo ex leader, integra una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
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