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Grzelak c. Polonia, N. 7710/02, Corte EDU (Quarta Sezione), 22 novembre 2010

Data
22/11/2010
Tipologia Sentenza
Numerazione 7710/02

Abstract

La mancata organizzazione da parte delle autorità scolastiche di un corso di etica in conformità con le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori, quale alternativa al corso di religione, non rappresenta una violazione dell’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
 

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. No. 1 CEDU

Massima

In linea di principio, rientra nel margine nazionale di apprezzamento lasciato agli Stati ai sensi dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU decidere se fornire un’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche e, in tal caso, quale particolare sistema di istruzione dovrebbe essere adottato. L'unico limite che non deve essere superato in questo settore è il divieto di indottrinamento. Pertanto, la mancata offerta di corsi di etica, in alternativa alle lezioni di religione, laddove queste ultime vengano impartite in maniera pluralista e la partecipazione alle stesse sia facoltativa, non può essere considerata una violazione del diritto dei genitori al rispetto delle proprie convinzioni filosofiche e religiose ai sensi dell’ 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.