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Romanov e Altri c. Russia, Nn. 58358/14, 7146/15, 25887/15, 42395/15, 56617/19 e 56637/19, Corte EDU (Terza Sezione), 12 settembre 2023

Abstract

Atti violenti e discorsi a contenuto omofobico contro membri della comunità LGBTI. Inadempimento degli obblighi di adottare misure preventive effettive volte a proteggere persone LGBT ed a condurre indagini effettive. Violazione del divieto di discriminazione e di trattamenti inumani e degradanti.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Il trattamento discriminatorio può, in principio, costituire una forma di trattamento degradante ai sensi dell’articolo 3 qualora raggiunga un livello di gravità tale da rappresentare un affronto alla dignità umana. In ogni caso, i commenti discriminatori e gli insulti razzisti devono essere considerati una circostanza aggravante al momento della valutazione dei casi di maltrattamento alla luce dell’articolo 3.

2. Nel condurre le indagini su casi violenti come il maltrattamento, le autorità pubbliche hanno anche il dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per smascherare i possibili moventi discriminatori sottesi a tali atti violenti. Esse devono esaminare tutti i fatti che possano essere indicativi di una violenza originata dall’odio verso la vittima, inclusi i possibili motivi di stampo omofobico. È particolarmente importante che le indagini ufficiali siano condotte con rigore e imparzialità, tenendo in considerazione la necessità di ribadire la condanna da parte della società di questo tipo di atti e di mantenere la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle da forme discriminatorie di violenza.
(I ricorrenti, membri della comunità LGBTI, lamentavano la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti e del divieto di discriminazione, in seguito a una serie di violenti attacchi verbali e fisici cui erano stati soggetti nel corso di diversi eventi. Sostenevano che le autorità domestiche non si erano adoprate né per garantire loro una protezione adeguata da tali attacchi, né per esaminare efficacemente le loro denunce. Alla luce dell’inadempimento da parte dello stato dell’obbligo positivo di fornire una risposta adeguata a dichiarazioni ed aggressioni fisiche di matrice omofobica, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 3 in combinato disposto con l’articolo 14).

Note

La Russia ha anche violato l’articolo 5(1) per arresto e detenzione illegittimi, nonché l’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 14 (diritto alla libertà di riunione pacifica), avendo sia impedito ad alcuni dei ricorrenti di partecipare ad un evento pubblico a causa dell’arresto illegittimo, sia fallito nel prevenire gli attacchi omofobici verbali e fisici senza adoprarsi nel garantire il normale svolgimento dell’evento.

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