Incitamento all’odio in internet con contenuti discriminatori contro persone omosessuali. Nessuna violazione del diritto ad un ricorso effettivo.
Riferimenti normativi
Art. 13 CEDU
Massima
1. L’obbligo degli Stati Membri di condurre delle indagini effettive ai sensi della Convenzione riguarda i mezzi e non il risultato. Non vige alcun obbligo assoluto che imponga che ogni procedimento giudiziario debba concludersi con una condanna, o con una sentenza specifica.
2. Per essere effettivo, il ricorso previsto dall’articolo 13 deve essere disponibile sia in pratica sia nel diritto, nel senso che, specificatamente, il suo esercizio non deve essere ingiustificatamente ostacolato da atti od omissioni delle autorità dello Stato convenuto.
3. Le disposizioni della Convenzione devono essere interpretate ed applicate in modo tale da rendere le garanzie in esse racchiuse pratiche ed effettive, non teoriche ed illusorie.
(Il ricorrente lamentava la mancata adozione di misure effettive da parte della autorità lituane volte a proteggere le persone omosessuali da discorsi d’odio, a seguito alla pubblicazione online di commenti che insultavano sia il ricorrente che le persone omosessuali, apparsi in risposta ad un articolo che lo stesso ricorrente aveva scritto in merito ad un finalista, gay, della competizione televisiva The Voice. La Corte EDU non riscontrava alcuna violazione del diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13, dal momento che la riapertura delle indagini da parte delle autorità nazionali aveva costituito una misura in conformità all’obbligo di fornire una risposta effettiva al ricorso, in linea con il precedente Beizaras e Levickas c.Lituania).
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