Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Vejdeland e Altri c. Svezia, N. 1813/07, Corte EDU (Quinta Sezione), 9 febbraio 2012

Abstract

Distribuzione in una scuola di volantini incitanti all’odio contro persone omosessuali. Interferenza dello Stato necessaria in una società democratica per la protezione della reputazione e dei diritti degli altri.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. Nel valutare sotto il profilo dell’articolo 10 le decisioni assunte dalle autorità nazionali conformemente al loro margine di apprezzamento, la Corte deve determinare se l’interferenza in questione sia stata ‘proporzionata’ rispetto al fine legittimo perseguito e se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificare tale interferenza siano ‘rilevanti e sufficienti’ tenendo conto del caso nel suo complesso, compresi il contenuto dei commenti usati contro i ricorrenti ed il contesto in cui questi li hanno manifestati.

2. Dei volantini che descrivono l’omosessualità come scatenante ‘un effetto moralmente distruttivo sulla sostanza della società’, essendo ‘una inclinazione sessuale deviante’ ed una delle ragioni fondamentali per cui l’HIV e l’AIDS hanno preso piede, nonché dei volantini che affermano che la ‘lobby omosessuale’ cerca di minimizzare la pedofilia debbono essere considerati contenenti delle accuse serie e pregiudizievoli, nonostante non suggeriscano direttamente di commettere atti d’odio.
(I ricorrenti avevano distribuito in una scuola secondaria superiore un centinaio di volantini. Il presunto obiettivo era quello di dar vita ad un dibattito sulla mancanza di oggettività nel sistema d’istruzione svedese. Le corti nazionali avevano accusato i ricorrenti di agitazione contro un gruppo nazionale o etnico, dal momento che i volantini contenevano discorsi d’odio contro la comunità omosessuale. I ricorrenti lamentavano che la condanna nei loro confronti costituisse un’interferenza ingiustificata con il loro diritto alla libertà di espressione ex articolo 10. La Corte non riscontrava alcuna violazione, ritenendo l’interferenza ragionevole, necessaria in una società democratica e proporzionata all’obiettivo legittimo della protezione della reputazione e dei diritti degli altri).

Note

I ricorrenti lamentavano la violazione dell’articolo 7 (nullum crimen sine lege) sostenendo che il diritto interno vigente fosse così poco chiaro da rendere impossibile l’accertamento dell’eventuale rilevanza penale dell’atto da loro compiuto. La Corte EDU dichiarava questa parte del ricorso inammissibile poiché manifestamente infondata, considerato che l’interferenza contestata era sufficientemente chiara e prevedibile e, pertanto, ‘prescritta dalla legge’ ai sensi dell’articolo 7.

Collegati