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Szolcsan c. Ungheria, Corte EDU (Prima Sezione), N. 24408/16, 30 marzo 2023

Abstract

Discriminazione di un alunno Rom a causa della segregazione in una scuola elementare statale frequentata quasi esclusivamente da bambini Rom. 

Riferimenti normativi

Art. 14 CEDU
Art. 2 Primo Protocollo Addizionale CEDU
Art. 46 CEDU

Massima

1. La discriminazione a causa dell'origine etnica di una persona è una forma di discriminazione razziale. La discriminazione razziale è un tipo di discriminazione particolarmente ingiusta e, viste le sue pericolose conseguenze, richiede da parte delle autorità una particolare vigilanza e una reazione vigorosa.

2. Nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o in misura determinante sull'origine etnica di una persona può essere oggettivamente giustificata in una società democratica contemporanea costruita sui principi del pluralismo e del rispetto delle diverse culture. 

3. La discriminazione potenzialmente contraria alla Convenzione può derivare da una situazione di fatto e nei casi di discriminazione nell'istruzione non è necessario provare l'intento discriminatorio da parte delle autorità competenti. Pertanto, il fatto che una scuola sia frequentata quasi esclusivamente da bambini Rom è, di per sé, una forma di segregazione e l'inserimento di bambini Rom in scuole segregate senza che le autorità competenti adottino misure adeguate a correggere le disuguaglianze è incompatibile con il dovere dello Stato di non discriminare sulla base della razza o dell'etnia.