Relazione del Relatore speciale sulla tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, Juan E. Méndez, A/HRC/22/53, 1 febbraio 2013
Abusi commessi in ambito sanitario possono equivalere a forme di tortura o trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Riferimenti normativi
Art. 1 CAT
Art. 14 CRPD
Descrizione
1. L’obbligo dello Stato di prevenire la tortura si applica non solo ai pubblici ufficiali, ma anche a* dottor*, al personale sanitario e agl* operator* sociali, inclusi coloro che lavorano negli ospedali privati, altre istituzioni e centri di detenzione.
2. I trattamenti medici di natura intrusiva ed irreversibile, se privi di finalità terapeutiche, possono costituire una forma di tortura o maltrattamento se imposti o somministrati senza il consenso libero ed informato della persona interessata. Ciò è particolarmente vero quando i trattamenti intrusivi, irreversibili e non consensuali sono eseguiti su pazienti appartenenti a gruppi socialmente marginalizzati. Per esempio, il carattere discriminatorio degli interventi psichiatrici forzati, quando commessi nei confronti di persone con disabilità psicosociali, soddisfa i requisiti di intento e finalità ex articolo 1 della Convenzione contro la tortura, malgrado eventuali affermazioni di ‘buone intenzioni’ rese dal personale medico-sanitario.
3. Gli Stati devono imporre il divieto assoluto di qualsiasi intervento medico forzato e non consensuale commesso contro le persone con disabilità, tra cui la somministrazione non consensuale di psicochirurgia, dell’elettroshock, dei farmaci che alterano il funzionamento psichico come quelli neurolettici ed il ricorso all’isolamento, sia di lunga che di breve durata.
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