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Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia ed Erzegovina, N. 17224/11, Corte EDU (Grande Camera), 27 giugno 2017

Data
27/06/2017
Tipologia Sentenza
Numerazione 17224/11

Abstract

Le ONG sono tenute a verificare le affermazioni diffamatorie nei confronti di privati.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

1. Quando una ONG richiama l'attenzione su questioni di interesse pubblico, esercita un ruolo di controllo pubblico di importanza simile a quello della stampa. Nell'ambito della libertà di stampa, a causa dei doveri e delle responsabilità inerenti all'esercizio della libertà di espressione, la salvaguardia concessa dall'articolo 10 della CEDU ai giornalisti in relazione alle notizie su questioni di interesse generale è soggetta alla condizione che essi agiscano in buona fede per fornire informazioni accurate e affidabili in conformità con l'etica del giornalismo. Le stesse considerazioni si applicano a una ONG che assume una funzione di controllo sociale.
(I ricorrenti, la Comunità musulmani e tre ONG nel distretto di Brčko, hanno inviato una lettera alle massime autorità distrettuali, esprimendo le loro preoccupazioni sulla procedura di nomina del direttore della stazione radio pubblica, sostenendo che un redattore della stazione, che era stato proposto per la posizione, aveva compiuto azioni irrispettose verso i musulmani e verso i membri di etnia bosgnacca).