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Aksoy c. Turchia, N. 21987/93, Corte EDU (Camera), 18 dicembre 1996

Abstract

Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Margine di apprezzamento degli Stati contraenti nell'esercizio delle deroghe alla Convenzione. Detenzione di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria. Illegittima deroga all’art. 3 CEDU in caso di stato d’urgenza.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU
Art. 3 CEDU

Massima

1. La detenzione di un presunto membro del PKK (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) per quattordici giorni consecutivi senza che fosse tempestivamente tradotto davanti all’autorità giudiziaria integra una violazione dell’art. 5, par. 3 CEDU, a prescindere dall’avviso di deroga alla Convenzione in caso di stato d’urgenza emesso dalla Turchia ai sensi art. 15 CEDU. La Corte ha riscontrato che, all’epoca dei fatti, l’attività terroristica del PKK nella Turchia sud-orientale rappresentava un pericolo pubblico per la vita della nazione, ma ha ritenuto che la misura adottata dalle autorità turche eccedesse quanto strettamente necessario a contrastare le esigenze della situazione. 

2. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento tanto rispetto alla decisione di dichiarare uno stato di emergenza ex art. 15 CEDU, quanto rispetto alla scelta delle specifiche misure a cui ricorrere per contrastare la crisi. Nell’esercizio della loro discrezionalità, gli Stati sono però soggetti alla supervisione della Corte EDU, che potrà essere chiamata a valutare se i provvedimenti adottati si mantengano entro quanto strettamente necessario a fronteggiare le esigenze della situazione concreta e se siano state fornite sufficienti garanzie contro eventuali abusi. Nello svolgimento di tale compito, la Corte deve considerare la natura dei diritti limitati dalle misure di deroga, le circostanze che hanno condotto alla situazione di emergenza e la sua durata.

3. La pratica della c.d. “impiccagione palestinese”, utilizzata dalle autorità turche per interrogare il ricorrente, configura una violazione dell’art. 3 CEDU e deve essere qualificata come un’ipotesi di tortura, non di trattamenti inumani o degradanti, vista la particolare intensità e crudeltà della sofferenza inflitta. La Convenzione EDU non ammette alcuna deroga all’art. 3 CEDU, nemmeno nell’ipotesi di uno stato d’urgenza che minacci la vita della nazione ex art. 15 CEDU.