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Ireland c. Regno Unito, N. 5310/71, Corte EDU (Plenaria), 18 gennaio 1978

Abstract

Detenzione stragiudiziale di sospettati terroristi. Legittima deroga alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo in caso di stato d’urgenza. Illegittima deroga all’art. 3 CEDU in caso di stato d’urgenza. Margine di apprezzamento degli Stati contraenti nell’esercizio delle deroghe alla Convenzione.

Riferimenti normativi

Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU
Art. 3 CEDU

Massima

1. La detenzione stragiudiziale di sospettati terroristi, misura di per sé in contrasto con l’art. 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4 CEDU, configura un’ipotesi di legittima deroga alla Convenzione in caso di stato d’urgenza ex art. 15 CEDU se operata in presenza di un pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione e se attuata proporzionalmente alle esigenze della situazione.

2. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento tanto rispetto alla decisione di dichiarare uno stato di emergenza ex art. 15 CEDU, quanto rispetto alla scelta delle specifiche misure a cui ricorrere per contrastare la crisi. Nell’esercizio della loro discrezionalità, gli Stati sono però soggetti alla supervisione della Corte EDU, che potrà essere chiamata a valutare se i provvedimenti adottati si mantengono entro quanto strettamente necessario a fronteggiare le esigenze della situazione concreta.

3. Le c.d. “cinque tecniche” impiegate dal Governo britannico nell’Irlanda del Nord per interrogare sospettati terroristi integrano una violazione dell’art. 3 CEDU. La Corte evidenzia che tale pratica deve essere qualificata come trattamento inumano o degradante e non come tortura, identificando quale principale criterio differenziale tra le due ipotesi quello della sofferenza arrecata, che, nel caso della tortura, si rivela di particolare intensità e crudeltà. Ad ogni modo, la pronuncia chiarisce che la circostanza di un pericolo per la vita della nazione ex art. 15 CEDU non autorizza alcuna deroga all’art. 3 CEDU. 
(Nel caso di specie, l’Irlanda lamentava i poteri di arresto e detenzione stragiudiziale esercitati nel suo territorio dal Regno Unito tra il 1971 e il 1975 nei confronti di presunti appartenenti ad organizzazioni terroristiche).

Note

Nel caso Irlanda c. Regno Unito, 10 Settembre 2018, n. 5310/71 (richiesta di revisione della sentenza del 18 gennaio 1978), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rifiutato di riconsiderare quanto statuito nel giudizio del 1978, e, in particolare, di qualificare le cosiddette "cinque tecniche" utilizzate dalle forze di sicurezza britanniche negli interrogatori durante il conflitto nell'Irlanda del Nord come un'ipotesi di tortura ex art. 3 CEDU.