Brannigan e McBride c. Regno Unito, Nn. 14553/89, 14554/89, Corte EDU (Plenaria), 25 maggio 1993
Aree tematiche
Presidente
Paese
Abstract
Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione di sospettati terroristi senza l’intervento tempestivo dell’autorità giudiziaria. Avviso di deroga alla Convenzione ai sensi dell’art. 15 CEDU. Margine di apprezzamento degli Stati contraenti nell’esercizio delle deroghe alla Convezione.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Art. 15 CEDU
Massima
1. La mancata tempestiva traduzione davanti all'autorità giudiziaria di presunti membri dell’IRA (Esercito Repubblicano Irlandese), detenuti in Irlanda del Nord, non integra una violazione dell’art. 5, par. 3 della Convenzione EDU. La Corte ha riscontrato, nel caso di specie, la sussistenza di un pericolo pubblico per la vita della nazione, che consente una deroga alla Convenzione ex art. 15 CEDU.
2. Le misure di deroga adottate dal Regno Unito non possono definirsi premature sulla base del fatto che il Governo, nel consegnare al Segretario generale del Consiglio d’Europa l’informativa sui provvedimenti presi, si fosse ripromesso di valutare la possibilità di assumere, in futuro, un comportamento più fedele alla Convenzione. Un tale processo di costante ponderazione circa l’effettiva necessità di esercitare il diritto di deroga alla Convenzione non risulta semplicemente conforme a quanto demandato dall’art. 15, par. 3 CEDU, ma è da ritenersi implicito nella necessità che le misure di deroga siano proporzionate alle esigenze del caso concreto.
3. Gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento, tanto rispetto alla decisione di dichiarare uno stato di emergenza ex art. 15 CEDU, quanto rispetto alla scelta delle specifiche misure a cui ricorrere per contrastare la crisi. Nell’esercizio della loro discrezionalità, gli Stati sono però soggetti alla supervisione della Corte EDU, che potrà essere chiamata a valutare se i provvedimenti adottati si mantengano entro quanto strettamente necessario a fronteggiare le esigenze della situazione concreta e se siano state fornite sufficienti garanzie contro eventuali abusi. Nello svolgimento di tale compito, la Corte deve considerare la natura dei diritti limitati dalle misure di deroga, le circostanze che hanno condotto alla situazione di emergenza e la sua durata.
4. La dichiarazione pubblica e formale del Segretario di Stato per gli Affari Interni alla Camera dei comuni sull'esistenza di una situazione di emergenza nell'Irlanda del Nord deve essere considerata quale proclamazione con “atto ufficiale” ai sensi dell’articolo art. 4 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici. Le misure di deroga adottate dal Regno Unito risultano pertanto compatibili con gli altri obblighi previsti dal diritto internazionale, in conformità a quanto richiesto dall'art. 5, par. 3 della Convenzione.
Note
L'avviso di deroga rilevante nel caso di specie fu comunicato a fronte della decisione del giudizio Brogan et al. c. Regno Unito, in cui fu accertata la violazione dell’art. 5, par. 3 CEDU da parte del Governo britannico in considerazione della mancata tempestiva traduzione dei ricorrenti davanti all’autorità giudiziaria.