Legittimità di un trasferimento disciplinare da parte del datore di lavoro in seguito al rifiuto da parte di un fedele induista di prestare la propria attività lavorativa in un cimitero cristiano.
Riferimenti normativi
Direttiva 2000/78/CE del consiglio del 27 novembre 2000
Massima
Le restrizioni alla libertà religiosa devono essere giustificate dalla natura, dalla mansione da svolgere e devono essere proporzionate allo scopo perseguito. Infatti, il trasferimento disciplinare disposto dal datore di lavoro può ritenersi giustificato da un reale e determinante requisito professionale ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 2000/78. Tale provvedimento è da ritenersi proporzionato alla finalità perseguita, ne consegue che il trasferimento disciplinare non costituiva una discriminazione diretta per convinzioni religiose.
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