Legittimità di un regolamento interno di un asilo nido (privato) che prevede la restrizione dell’esercizio della libertà religiosa dei propri dipendenti.
Riferimenti normativi
Art. 1 della Costituzione francese
L. 1121-1, L. 1133-1, L. 1321-3 codice del lavoro
Art. 9 CEDU
Massima
Il principio di laicità stabilito dall'art. 1 della Costituzione (francese) non è applicabile ai dipendenti del settore privato che non gestiscono un servizio pubblico, inoltre, tale principio non può essere invocato per privarli della tutela fornita dalle disposizioni del Codice del lavoro. Infatti, dagli artt. L. 1121-1, L. 1132-1, L. 1133-1 e L. 1321-3 del Codice del lavoro risulta che le restrizioni alla libertà religiosa devono essere giustificate dalla natura della mansione e dunque (tali restrizioni) devono soddisfare un requisito professionale essenziale e proporzionato all'obiettivo che si vuole raggiungere. Ne consegue che siano da ritenere legittime le restrizioni previste dal regolamento interno di un asilo nido (privato) data la natura dell’attività lavorativa che i dipendenti sono chiamati a svolgere.
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