Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte costituzionale italiana, N. 195/1993, 27 aprile 1993

Data
27/04/1993
Tipologia Sentenza
Numerazione 195/1993
Link

Abstract

L’art. 1 della Legge della Regione Abruzzo n. 29/1988 è incostituzionale nella parte in cui limita l’accesso alle aree e ai contributi per la realizzazione degli edifici di culto alla sola Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, c. 3, Cost.

Riferimenti normativi

Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 117 della Costituzione italiana
Art. 1, L.R. Abruzzo n. 29/1988

 

Massima

1. La realizzazione di edifici di culto ha per effetto di rendere concretamente possibile, e comunque di facilitare, le attività di culto, che rappresentano un'estrinsecazione del diritto inviolabile della libertà religiosa espressamente enunciata nell'art. 19 della Costituzione. In tale campo, pertanto, l’attività dei pubblici poteri deve conformarsi al principio supremo di laicità.

2. Tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'aver stipulato l'intesa prevista dall'art. 8, c. 3, della Costituzione per regolare in modo specifico i rapporti con lo Stato non può quindi costituire l'elemento di discriminazione nell'applicazione di una disciplina, posta da una legge comune, volta ad agevolare l'esercizio di un diritto di libertà di tutti cittadini (art. 19).

3. Qualora l'ammissione a benefici pubblici dipenda dalla qualifica di “confessione religiosa” in capo a una formazione sociale, non può bastare che la richiedente si autoqualifichi come tale. Nulla quaestio quando sussista un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione.