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Corte costituzionale italiana, N. 59/1958, 18 novembre 1958

Data
18/11/1958
Tipologia Sentenza
Numerazione 59/1958

Abstract

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, R.D. n. 289/1930 (“Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”) nella misura in cui richiede l’autorizzazione governativa per l’apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l’esercizio del culto. Va altresì dichiarata l’integrale illegittimità dell’art. 2 del medesimo decreto, posto che esso sottopone l'esercizio del diritto di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal Ministro competente.

Riferimenti normativi

Artt. 8, 9 della Costituzione italiana
Art. 3, L. n. 1159/1929
Art. 1, 2, R.D. n. 289/1930

Massima

1. La formula dell’art. 19 Cost. non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri. L’esercizio del suddetto diritto non può essere condizionato alla previa stipulazione di un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, c. 3, Cost.

2. L’obbligo di notificare le nomine dei ministri dei “culti acattolici” al Ministro competente per l'approvazione è da ritenersi sancito se e in quanto da tali nomine la confessione religiosa miri a far dipendere determinati effetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico statale. La disposizione del secondo comma, in base alla quale nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti dei ministri di culto non approvati, vale a determinare in tal senso il contenuto e lo spirito del primo comma, ciò che ne esclude l’illegittimità costituzionale.