Kilin c. Russia, N. 10271/12, Corte EDU (Terza Sezione), 11 maggio 2021
Aree tematiche
Presidente
Parole chiave
Paese
Abstract
Condanna per la condivisione di contenuti con un gruppo ristretto su un social media con l’intento di incitare alla violenza nei confronti di etnie non russe. Interferenza proporzionata per proteggere i diritti degl* altr*.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. La Corte ha costantemente affermato che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti di una società democratica, nonché una delle condizioni basilari per il suo progresso e per la realizzazione personale di ciascun individuo. Fatto salvo il paragrafo 2 dell’articolo 10, la libertà di espressione è garantita in riferimento non solo alle ‘informazioni’ o alle ‘idee’ favorevolmente accolte o comunque percepite come inoffensive o del tutto indifferenti, ma anche quelle che offendono, scioccano o disturbano. Sono queste le esigenze di pluralismo, tolleranza ed apertura mentale senza le quali non esiste una ‘società democratica’. Come sancito dall’articolo 10, la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni che devono, tuttavia, essere interpretate restrittivamente e la necessità di ciascuna di esse deve essere stabilita in modo convincente.
2. Una componente specifica dell’uso dell’incitamento all’odio (‘hate speech’) è che deve essere inteso ad incitare – o ci si può ragionevolmente aspettare che abbia l’effetto di incitare – altre persone a commettere atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazione contro coloro che ne sono il bersaglio. L’elemento di incitamento implica che vi sia un’intenzione chiara di spingere alla commissione degli atti di violenza, intimidazione, ostilità o discriminazione oppure l’imminente rischio che tali atti avvengano come conseguenza dello specifico incitamento all’odio posto in essere.
3. Il punto decisivo nel valutare se delle affermazioni non ricadono nell’ambito di protezione dell’articolo 10, ma in quello dell’articolo 17 è se le stesse siano state dirette contro i valori sottesi alla CEDU oppure se, nel rendere l’affermazione, l’autor* abbia tentato di basarsi sulla CEDU per intraprendere un’attività o compiere degli atti finalizzati alla distruzione dei diritti e delle libertà stabilite in questa affermati.
(Il ricorrente era stato condannato per richiami pubblici alla violenza ed alla discordia etnica contro etnie non russe tramite la condivisione di file video e audio resi accessibili online per mezzo di account di un social network. Lamentava che la condanna nei suoi confronti avesse costituito una violazione dell’articolo 10. La Corte non riscontrava alcuna violazione dell’articolo 10 dal momento che l’interferenza con il diritto alla libertà d’espressione era prescritta dalla legge, perseguiva l’obiettivo legittimo di proteggere i diritti degl* altr* ed era proporzionata all’obiettivo).
Note
Il ricorrente lamentava, inoltre, che l’udienza di appello si fosse svolta a porte chiuse. La Corte riscontrava una violazione dell’articolo 6, considerando che, nel caso di specie, non vi era una correlazione necessaria tra il diritto dell’imputato ad un’udienza pubblica e la sussistenza di alcun danno concreto all’esercizio dei suoi altri diritti procedurali.