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Bozan c. Turchia, Nn. 56816/10 e 4175/11, Corte EDU (Seconda Sezione), 29 settembre 2020

Abstract

Imprevedibilità di una disposizione penale come interferenza non ‘prescritta dalla legge’. Violazione della libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Una interferenza che manca di prevedibilità è da considerarsi non ‘prescritta dalla legge’ ex articolo 10, paragrafo 2 della CEDU, dal momento che non fornisce a* ricorrenti una garanzia affidabile contro azioni giudiziarie arbitrarie, vista l’ampia portata delle espressioni utilizzate nella disposizione, senza che la sua applicazione pratica appaia supplire a questa carenza.
(Il ricorrente lamentava la violazione della propria libertà di espressione ex articolo 10 a seguito delle condanne per propaganda e discorso d’incitamento all’odio pronunciato a favore di un’organizzazione armata, illegale secondo il diritto domestico, senza esserne effettivamente membro. La Corte riscontrava una violazione della libertà d’espressione del ricorrente, essendo l’interferenza non ‘prescritta dalla legge’).