Legittimità del licenziamento di un insegnante a seguito del fallito colpo di Stato del 15 luglio 2016 in Turchia.
Riferimenti normativi
Art. 6 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 15 CEDU
Massima
1. Il solo fatto che il ricorrente abbia dei timori circa l’imparzialità dei giudici della Corte costituzionale non lo esonera dall’obbligo di presentare ricorso dinanzi a tale corte, in modo da conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 35 §1 della Convenzione.
2. Il semplice fatto di nutrire dubbi sulle prospettive di successo di un determinato rimedio che non sia chiaramente destinato al fallimento non costituisce un motivo valido per giustificare il mancato ricorso al rimedio in questione.
(Nel caso di specie, relativo al licenziamento di un insegnante per mezzo di un decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri nel contesto dello stato di emergenza introdotto dopo il mancato golpe del luglio 2016, la Corte ha dichiarato all’unanimità il ricorso inammissibile a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne).
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