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Çatal c. Turchia, dec., N. 2873/17, Corte EDU (Seconda Sezione), 7 marzo 2017

Abstract

Sospensione di un giudice da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi di un decreto legislativo adottato durante lo stato di emergenza, a seguito del tentato golpe del luglio 2016.

Riferimenti normativi

Art. 6 CEDU
Art. 13 CEDU

Massima

L’assenza di prove circa l’incapacità di una corte costituzionale di fornire un rimedio adeguato alle doglianze della ricorrente per violazioni delle disposizioni della CEDU ovvero di offrire una ragionevole prospettiva di successo non pregiudica in alcun modo un eventuale riesame della questione dell’efficacia del ricorso, e in particolare dell’idoneità dei giudici nazionali ad istituire una giurisprudenza compatibile con i requisiti della Convenzione.
(Nel caso di specie, relativo al licenziamento di un giudice per effetto di un decreto legislativo adottato in pendenza dello stato di emergenza, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato all’unanimità inammissibile il ricorso a causa del mancato esperimento delle vie di ricorso interne).