Legittimità della detenzione preventiva di un giudice, destituito dal suo incarico a seguito del tentato colpo di Stato del luglio 2016.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Massima
I timori del ricorrente circa l’efficacia del ricorso dinanzi alla Corte costituzionale e l’imparzialità dei suoi giudici non lo sollevano di per sé dall’obbligo di rivolgersi a tale corte al fine di ottemperare ai requisiti di cui all’articolo 35 §1 della Convenzione.
(Nel caso di specie, relativo alla carcerazione preventiva di un giudice licenziato successivamente al fallito golpe del luglio 2016, la Corte ha respinto all’unanimità il ricorso a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne).
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