Rifiuto di registrare un partito politico il cui programma e il cui statuto non hanno preso le distanze dall’ex partito comunista romeno.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Il rifiuto di registrare un partito politico comunista costituisce una misura necessaria in una società democratica, qualora i suoi statuti e programmi contengano termini vaghi e generici, ignorino l’evoluzione socio-politica del Paese dopo il 1989, consentano azioni di natura totalitaria ed estremista suscettibili di minare la sicurezza interna, e rappresentino un potenziale pericolo per i valori democratici.
2. L’impedire che una formazione politica, come quella comunista, che ha gravemente abusato della propria posizione per lungo tempo, instaurando un regime totalitario, abusi dei suoi diritti in futuro, evitando così attacchi alla sicurezza dello Stato o alle fondamenta di una società democratica, costituisce una misura rispondente ad un bisogno sociale imperativo e non sproporzionata rispetto agli obiettivi di protezione della sicurezza nazionale e dei diritti e delle libertà altrui.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto all’unanimità inammissibile il ricorso presentato dal Comitato per l’organizzazione e la registrazione del Partito Comunista Romeno, sia per motivi di natura formale che per ragioni correlate ai contenuti del suo statuto e programma politico).
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy