Rifiuto di registrare un partito politico. Compatibilità di programmi politici con i principi democratici fondamentali. Istituzione di un nuovo partito fondato su una dottrina comunista all’interno di un ex paese comunista.
Riferimenti normativi
Art. 11 CEDU
Massima
1. Lo statuto e il programma politico di un partito non sono incompatibili con il concetto di “società democratica” laddove essi non contengano alcun passaggio che possa ragionevolmente interpretarsi come un appello al ricorso alla violenza per scopi politici, una insurrezione o qualsiasi altra forma di rifiuto dei principi democratici.
2. Non vi è alcuna giustificazione nell’ostacolare l’attività di un gruppo politico che abbia rispettato i principi democratici fondamentali per il solo fatto che esso abbia criticato l’ordinamento giuridico e costituzionale nazionale ed abbia cercato di promuovere un dibattito pubblico all’interno dell’arena politica.
(Nel caso in esame, la Corte ha stabilito che l’esperienza del totalitarismo comunista antecedente al 1989 non possa in quanto tale giustificare, da parte delle corti nazionali, la necessità di rifiutare la domanda di registrazione del partito comunista rumeno).
Note
La Corte europea ha stabilito all’unanimità che il rifiuto di registrare il partito politico ricorrente, prima ancora che quest’ultimo potesse intraprendere le proprie attività, costituisce una violazione dell’articolo 11 della Convenzione.
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