Messa al bando del simbolo di una pratica religiosa e scioglimento delle organizzazioni praticanti.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Massima
Il divieto del simbolo di una organizzazione e lo scioglimento di quest’ultima con l’accusa di utilizzare una svastica come simbolo e di diffondere odio e disordine sociale viola la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo e la libertà di associazione laddove tali misure non siano necessarie in una società democratica in quanto non corrispondano ad un bisogno sociale urgente.
(Nel caso di specie, riguardante lo scioglimento di due ONG il cui simbolo internazionale ricordava una svastica rovesciata, la Corte ha riscontrato all’unanimità una violazione degli articoli 9 e 11 della Convenzione).
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