S.A.S. c. Francia, N. 43835/11, Corte EDU (Grande Camera), 1 luglio 2014
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Abstract
Legge “anti-velo” in Francia. Divieto di indossare indumenti idonei a celare il volto. Non violazione degli articoli 8 e 9 della CEDU, nonché dell’articolo 14, letto in combinato con tali disposizioni.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Le scelte personali circa l'aspetto che un individuo desideri avere, sia in luoghi pubblici che privati, riguardano l'espressione della sua personalità e quindi rientrano nella nozione di vita privata. Detto questo, nella misura in cui gli individui allegano di non poter indossare in luoghi pubblici abiti che la pratica della loro religione impone loro di portare, un eventuale ricorso solleva principalmente un problema per quanto riguarda la libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni.
2. L'enumerazione delle eccezioni alla libertà dell'individuo di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, come elencate nell'articolo 9 § 2, è tassativa e la loro definizione è restrittiva. Perseguendo l'obiettivo legittimo della “tutela dei diritti e delle libertà altrui” uno Stato può ritenere indispensabile attribuire particolare peso, a tale riguardo, all'interazione tra gli individui e può ritenere che questa sia pregiudicata dal fatto che alcuni coprano il proprio volto nei luoghi pubblici. Di conseguenza, il divieto di indossare indumenti che nascondono il volto può ritenersi giustificato, in linea di principio, unicamente nella misura in cui miri a garantire le condizioni per “vivere assieme”.
3. Quando uno Stato cerca di tutelare un principio di interazione tra individui, che a suo avviso è essenziale per l'espressione non solo del pluralismo, ma anche della tolleranza e dell'apertura mentale senza le quali non esiste società democratica, si può quindi affermare che la questione se debba essere permesso o meno di indossare il velo integrale nei luoghi pubblici costituisce una “scelta della società”. In tali circostanze, la Corte ha il dovere di esercitare un certo grado di moderazione nel suo sindacato di conformità alla Convenzione, poiché tale sindacato la porterà a valutare un equilibrio che è stato raggiunto per mezzo di un processo democratico all'interno della società in questione. In altre parole, lo Stato ha un ampio margine di apprezzamento.