Legge “anti-velo” belga del primo giugno 2011, che vieta l’utilizzo nei luoghi pubblici di indumenti che coprano interamente o parzialmente il viso. Non violazione degli articoli 8 e 9 della CEDU, nonché dell’articolo 14 letto in combinato con tali disposizioni.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. La Corte ha un ruolo sussidiario nel sistema della Convenzione, mentre le autorità nazionali hanno una legittimazione democratica diretta per quanto riguarda la tutela dei diritti umani. Inoltre, in ragione del loro contatto diretto e continuo con le forze vitali dei loro Paesi, le autorità statali sono in linea di principio meglio posizionate di una Corte internazionale per valutare le esigenze e le condizioni locali.
2. Il divieto di indossare il velo islamico può comportare il rischio di contribuire al consolidamento degli stereotipi che colpiscono alcune categorie della popolazione e di favorire espressioni di intolleranza. Tuttavia, nell'emanare tali disposizioni, lo Stato cerca di contrastare una pratica che ritiene incompatibile, nella sua società, con le regole fondamentali della comunicazione sociale e, più in generale, dell'instaurazione di rapporti umani essenziali per il “vivere insieme”. In questo senso, la questione se debba o meno essere consentito indossare il velo integrale nei luoghi pubblici costituisce una “scelta della società”.
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