Domanda di ricongiungimento familiare proposta da un cittadino pakistano nei confronti di un minore, affidatogli su accordo della madre omettendo il riferimento all’istituto dalla kafala. Tutela superiore del minore.
Riferimenti normativi
Legge del 4 maggio 1983, n. 184 che disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori
Massima
La domanda di ricongiungimento familiare, proposta da un cittadino pakistano per l’affidamento del fratello minore, deve trovare accoglimento grazie all’istituto giuridico della kafala previsto del diritto islamico, previo accertamento, da parte dei giudici di merito, del fatto che il minore si trovi a carico (o conviva) con l’affidatario ovvero che ricorrano gravi ragioni di salute/di fatto che impongono il ricongiungimento familiare con il kafil (tutore). Quindi, i giudici di legittimità hanno statuito che l’atto di affidamento debba essere osservato vagliandone l’effettiva ragione pratico-giuridica tenendo sempre presente, quale bussola orientativa per i giudici di merito, l’interesse superiore del minore.
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