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Aslan e Sezen c. Turchia (n. 2), N. 43217/04, CEDU (Seconda Sezione), 17 giugno 2014

Abstract

Pubblicazione delle dichiarazioni di un’organizzazione illegale. Ingerenze arbitrarie nella libertà di espressione.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero può essere legittimamente limitato solamente qualora il suo esercizio si traduca in discorsi d’odio o appelli alla resistenza armata e all’uso della violenza. 
(Caso relativo alla condanna di taluni giornalisti per aver pubblicato le dichiarazioni di un’organizzazione terroristica. La Corte riscontra la violazione dell’art. 10 CEDU).