Pubblicazione delle dichiarazioni di un’organizzazione terroristica. Ingerenze arbitrarie nel diritto alla libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Il fatto che un articolo giornalistico riporti le dichiarazioni dei membri di un’organizzazione illegale, o aspre critiche alla politica governativa nazionale, non può di per sé giustificare ingerenze nel diritto alla libertà di espressione.
2. La repressione di giornalisti per il solo fatto di aver pubblicato dichiarazioni dei membri di un’organizzazione illegale può avere l'effetto di censurare gli operatori dei media e di dissuaderli dall'esprimere la propria opinione su questioni di interesse pubblico. Ciò è inconciliabile con la libertà di ricevere o diffondere informazioni o idee.
3. Nel valutare se la pubblicazione di articoli giornalistici, che riportano dichiarazioni di organizzazioni illegali, sia idonea a istigare alla violenza o alla commissione di atti di terrorismo, è necessario considerare il contenuto degli scritti e il contesto in cui essi vengono diffusi. Nell’operare tale bilanciamento, le autorità nazionali devono tener conto del diritto dei cittadini ad essere informati sulle differenti opinioni delle parti coinvolte in un conflitto.
(Caso relativo alla condanna di taluni giornalisti per aver pubblicato le dichiarazioni di un’organizzazione terroristica. La Corte riscontra la violazione dell’art. 10 CEDU).
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