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Turgay e altri c. Turchia, Nn. 8306/08, 8340/08, 8366/08, CEDU (Seconda Sezione), 15 giugno 2010

Abstract

Propaganda in favore di un’organizzazione terroristica. Ingerenze arbitrarie nella libertà di stampa.

Riferimenti normativi

Art. 10 CEDU

Massima

Il divieto di distribuzione di periodici, a fronte della precedente pubblicazione di articoli considerati propaganda in favore di un'organizzazione terroristica, equivale ad un atto di censura. Le autorità nazionali godono di un limitato margine di apprezzamento per determinare la sussistenza di un "bisogno sociale urgente" di arginare il ruolo di “cane da guardia della democrazia” riservato alla stampa.
(Caso relativo alla sospensione della distribuzione di due giornali turchi per un periodo di un mese, in considerazione di precedenti pubblicazioni ritenute propaganda in favore di un'organizzazione terroristica, reato secondo la legge turca. La Corte ha riscontrato la violazione dell'art. 10 CEDU).