Propaganda in favore di un’organizzazione terroristica. Limitazioni arbitrarie della libertà di stampa mediante censura.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
1. Eventuali restrizioni al lavoro dei media non sono incompatibili con la Convenzione. Tuttavia, alle autorità nazionali è riconosciuto un esiguo margine di apprezzamento nel valutare la sussistenza di un "bisogno sociale urgente" necessario ad imporre misure che limitano la libertà di stampa. Ciò in considerazione del ruolo fondamentale di “cane da guardia della democrazia” svolto dalla stampa.
2. Il divieto di pubblicazione di interi periodici per limitati periodi di tempo imposto come conseguenza della diffusione di articoli contenenti elementi di propaganda in favore di un'organizzazione terroristica equivale a censura. Tale misura è in grado di spingere i giornalisti ad astenersi dall’esprimersi rispetto a determinati argomenti e di ostacolare, quindi, la loro attività professionale.
(Caso riguardante la sospensione della distribuzione, per periodi compresi tra i quindici giorni e un mese, di quattro quotidiani turchi, in ragione della pubblicazione di alcuni articoli di propaganda in favore di un'organizzazione terroristica – reato secondo la legge turca. La Corte ha riscontrato una violazione dell'art. 10 CEDU).
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