Mancato adempimento da parte dei tribunali nazionali di risarcire alcuni membri della comunità ebraica e rom per le dichiarazioni discriminatorie rese da un politico.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 8 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
1. Una dichiarazione denigratoria resa in pubblico, per essere considerato in grado di incidere sul senso di identità di un gruppo etnico o sociale, al punto da far scattare l'applicabilità dell'articolo 8 della CEDU, deve raggiungere un certo livello, che muta di caso in caso.
2. I giudici bulgari, nel valutare il caso loro sottoposto, non hanno effettuato il necessario esercizio di bilanciamento tre i diritti delle parti. Inoltre, rifiutando di concedere ai ricorrenti il risarcimento per le dichiarazioni discriminatorie resa da un politico, non hanno rispettato il loro obbligo positivo di rispondere adeguatamente alla discriminazione basate sull’origine etnica dei ricorrenti e di garantire il rispetto della loro vita privata.
(I ricorrenti, appartenenti alla comunità ebraica e rom, sostenevano che un politico aveva fatto dichiarazioni pubbliche che costituivano un incitamento alla discriminazione nei confronti della loro comunità di appartenenza).
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