Mancato adempimento da parte dei tribunali nazionali di risarcire alcuni membri della comunità ebraica e rom per le dichiarazioni discriminatorie rese da un politico.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Una dichiarazione denigratoria per essere considerata in grado di incidere sul senso di identità di un gruppo etnico o sociale e sui sentimenti di autostima e fiducia in sé stessi dei membri di quel gruppo, al punto da far scattare l'applicabilità dell'art. 8 della CEDU, deve superare una certa "soglia di gravità". Il raggiungimento di questo limite può essere deciso solo sulla base dell'insieme delle circostanze del caso specifico
2. La Corte ha sempre sostenuto che le affermazioni che attaccano o mettono in cattiva luce interi gruppi etnici, religiosi o di altro tipo non meritano alcuna protezione o una protezione molto limitata ai sensi dell'art. 10 della CEDU. Le Corti bulgare, attribuendo un peso maggiore alla libertà di espressione degli esponenti politici rispetto al divieto di non discriminazione, non hanno così rispettato il loro obbligo positivo di rispondere adeguatamente alla discriminazione in ragione dell'origine etnica dei ricorrenti e di garantire il rispetto della loro "vita privata".
(I due ricorrenti, rispettivamente appartenenti alla comunità rom ed ebraica della Bulgaria, sostenevano che il leader di un partito politico aveva fatto dichiarazioni pubbliche che costituivano incitamento alla discriminazione nei confronti dei loro gruppi etnici di appartenenza).
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