Libera manifestazione del pensiero in pubblicazioni. Applicazione del principio nella pubblicazione di articoli riportanti le dichiarazioni effettuate dal membro principale di un movimento terroristico ai suoi avvocati mentre ristretto, e contenenti istruzioni dirette al suddetto gruppo.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
La Corte ritiene violato il diritto di libera manifestazione del pensiero dei ricorrenti, dirigenti di una rivista turca in cui venivano pubblicate le dichiarazione fatte dal carcere ai propri avvocati da parte del massimo esponente di un gruppo terroristico per la secessione del Kurdistan. Riportare tali affermazioni, anche contenenti indicazioni e istruzioni per il gruppo terroristico stesso, non costituirebbe un illecito da sanzionare ma, piuttosto, un esercizio legittimo del pensiero.
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