Libera manifestazione del pensiero in pubblicazioni. Applicazione del principio nella pubblicazione di un articolo riportante indicazioni sulla ricostituzione di un gruppo terroristico.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Art. 6 CEDU
Massima
La Corte ritiene violato il diritto di libera manifestazione del pensiero dei ricorrenti, a seguito della condanna per aver autorizzato la pubblicazione sulla rivista da loro diretta di informazioni relative alla ricostituzione di un gruppo terroristico in Turchia, finalizzato alla secessione dal territorio dello Stato.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy