Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 53741/2019, 19 dicembre 2016

Abstract

Estradizione. Rischio di persecuzione politica. Divieto di trattamenti inumani o degradanti. 

Riferimenti normativi

Art. 3 Costituzione italiana
Art. 3 CEDU 
Art. 698 Codice di procedura penale italiano
Art. 705 Codice di procedura penale italiano

Massima

1. Un cittadino ucraino chiedeva che fosse annullata la sentenza della Corte d'Appello di Trento che disponeva la sua estradizione in Ucraina per l'esecuzione di una misura cautelare per il reato di corruzione, sostenendo che l'accusa fosse persecutoria e meramente basata sul fatto che egli era stato presidente del Comitato Centrale Anticorruzione, motivo per cui aveva subito persecuzioni ed era stato costretto a lasciare l'Ucraina. 

2. Secondo la Corte di Cassazione, esiste il rischio che il soggetto sia sottoposto a persecuzioni e a trattamenti inumani o degradanti, proprio in quanto in passato si è impegnato a garanzia dei diritti umani e contro la corruzione. 

3. Inoltre, le condizioni di detenzione nello Stato richiedente configurano esse stesse trattamenti inumani e degradanti, come emerge da diversi rapporti di organismi internazionali e dalle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.