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Corte di Cassazione italiana, Sez. VI Penale, N. 8078/2021, 9 febbraio 2021

Abstract

Estradizione. Rischio di persecuzione politica. Divieto di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 698 Codice di procedura penale italiano

Massima

1. In tema di estradizione, quando vi è una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, è onere della Corte d'Appello richiedere informazioni integrative volte a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà sottoposto l'estradando.

2. La verifica del un rischio di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va posta in essere tenendo conto anche delle particolari condizioni dell'estradando, ad esempio il suo stato di salute.