Estradizione. Rischio di persecuzione politica. Divieto di tortura e altri trattamenti inumani o degradanti.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 698 Codice di procedura penale italiano
Massima
1. In tema di estradizione, quando vi è una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, è onere della Corte d'Appello richiedere informazioni integrative volte a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà sottoposto l'estradando.
2. La verifica del un rischio di sottoposizione di un detenuto a trattamento inumano o degradante va posta in essere tenendo conto anche delle particolari condizioni dell'estradando, ad esempio il suo stato di salute.
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