Sorveglianza di massa a fini di prevenzione del terrorismo e altri gravi reati. Diritto alla vita privata e famigliare. Libertà di espressione.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 10 CEDU
Massima
1. La sorveglianza di massa sulle comunicazioni, come disciplinata dal diritto britannico, non è soggetta ad una verifica di necessità e proporzionalità (che assicuri, ad esempio: che le intercettazioni siano soggette all'autorizzazione di un organo indipendente; che l'oggetto e l'ambito di applicazione delle misure di sorveglianza siano ben definite; che vi sia controllo, ex ante ed ex post, da parte di un organismo indipendente). Sebbene gli stati godano di un ampio margine di apprezzamento nel decidere quali misure di sorveglianza siano più adatte a difendere la propria sicurezza nazionale, vi è una violazione dell'art. 8 CEDU.
2. La disciplina britannica che consente lo scambio di informazioni con i servizi di intelligence stranieri non viola l'art. 8 CEDU. Infatti, la supervisione e la possibilità di review da parte di organi indipendenti su queste operazioni appaiono adeguate.
3. La disciplina britannica che governa l'acquisizione dai dati dai service providers viola l'art. 8 CEDU, perché le circostanze che rendono possibile l'acquisizione non sono "stabilite per legge".
4. La disciplina britannica sulla sorveglianza di massa viola l'art. 10 CEDU, nella misura in cui non sono previste garanzie speciali quando viene in gioco materiale che richiede specifica confidenzialità - ad esempio materiale giornalistico confidenziale.
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