Sorveglianza di massa a fini di prevenzione del terrorismo e di altri gravi reati. Sicurezza nazionale. Privacy e data protection.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Massima
1. Alla luce del proliferare delle minacce alla sicurezza nazionale e dell'ampio uso che i terroristi fanno di Internet, agli Stati deve essere riconosciuto un alto margine di apprezzamento nel decidere quali sono le misure migliori per proteggere la sicurezza dei loro cittadini. Pertanto, la scelta di disporre misure di sorveglianza che intercettino le comunicazioni su Internet non è, di per sé, contraria all'art. 8 CEDU.
2. Nondimeno, nel disciplinare le proprie misure di sorveglianza, gli Stati non possono sottrarsi alle basiche garanzie sottese al principio di proporzionalità. Ad esempio, l'intercettazione deve essere soggetta all'autorizzazione di organismi indipendenti; l'oggetto e l'ambito di applicazione delle misure di sorveglianza deve essere ben definito; le operazioni devono essere svolte sotto la supervisione di un organo indipendente e deve esserci possibilità di controllo ex post.
3. Il regime di sorveglianza svedese non rispetta pienamente questi requisiti. In particolare, vi sono tre criticità. Primo, non vi sono regole chiare che riguardino la distruzione del materiale intercettato; secondo, non viene imposto che, quando il materiale intercettato è condiviso con i servizi di intelligence stranieri, debba essere fatta una valutazione anche alla luce delle esigenze della vita privata e famigliare, oltre che di quelle della sicurezza nazionale; terzo, non vi è effettiva possibilità di controllo ex post sulle misure poste in essere.
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