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Mile Novaković c. Croazia, N. 73544/14, Corte EDU (Pima Sezione), 17 dicembre 2020

Abstract

Licenziamento ingiustificato di un insegnate di etnia serba per non aver usato la lingua croata standard in classe con gli studenti, a causa della sua età avanzata che gli impedirebbe di adattare la lingua d’insegnamento alle esigenze del luogo di lavoro. 

Riferimenti normativi

Art. 8 CEDU
Art. 14 CEDU
Art. 1 Prot. 12 CEDU

Massima

1. Il concetto di "vita privata" è ampio e non suscettibile di definizione esaustiva. Può quindi abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona. Per questo, anche le controversie relative al lavoro non sono di per sé escluse dall'ambito della "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Nel caso di specie, la lingua utilizzata dal ricorrente faceva necessariamente parte della sua identità etnica, che costituisce un aspetto essenziale della vita privata di un individuo. Inoltre, anche l’età del ricorrente costituiva parte integrante dell’identità fisica della persona. Per questo motivo l’art. 8 della CEDU è applicabile al caso in questione. 

2. Quando ci si basa su ragioni come l'età o l'incapacità di riqualificazione di un dipendente, al fine di evitare qualsiasi apparenza di arbitrarietà, il datore di lavoro e le autorità nazionali competenti dovevano fornire ragioni adeguate e convincenti per qualsiasi conclusione del genere. Tuttavia, le autorità nazionali non lo avevano fatto. Data l'innegabile vicinanza delle due lingue interessate (croato e serbo), e il fatto che il ricorrente aveva vissuto e lavorato in Croazia per la maggior parte della sua vita professionale, oltre che per esservi nato, era difficile capire perché l'opzione di fornirgli una formazione supplementare nella lingua standard croata non era stata ulteriormente esplorata. Tenendo presente in particolare il contesto specifico del dopoguerra della regione della Slavonia orientale all'epoca dei fatti, quanto sopra risulta essere sufficiente per concludere che il licenziamento del ricorrente dal lavoro non aveva corrisposto a un bisogno sociale urgente, né era stato proporzionato allo scopo perseguito dalle autorità croate di garantire l’insegnamento nella lingua croata.
(Il ricorrente, un croato di etnia serba e residente nella regione della Slavonia, è stato licenziato dalla scuola in cui insegnava da ventinove anni per non aver usato correttamente la lingua croata standard, ma per avervi inserito anche dei vocaboli solamente utilizzati dalla lingua serba piuttosto che da quella croata. Inoltre, rispetto al licenziamento, il Ministero croato non aveva previsto alcuna attività formativa che potesse sopperire alle carenze del ricorrente a causa della sua età prossima al pensionamento).