Siebenhaar c. Germania, N. 18136/02, Corte EDU (Quinta Sezione), 3 febbraio 2011
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Abstract
Maestra di un asilo gestito da una parrocchia protestante. Licenziamento giustificato dalla differente religione professata dalla lavoratrice. Non violazione dell’articolo 9 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Massima
1. Sebbene molte disposizioni della CEDU siano essenzialmente intese a proteggere l'individuo contro qualsiasi ingerenza arbitraria da parte delle pubbliche autorità, sugli Stati gravano anche obblighi positivi, inerenti al rispetto effettivo dei suoi diritti. Tali obblighi possono richiedere, nel caso dell’articolo 9, l'adozione di misure volte al rispetto della libertà di religione anche nei rapporti tra gli individui. Se il confine tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato rispetto all'articolo 9 non si presta ad una definizione precisa, i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve tener conto del giusto equilibrio da raggiungere tra l'interesse generale e gli interessi dell'individuo, godendo lo Stato, comunque, di un margine di apprezzamento.
2. Il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato è più ampio quando non vi è consenso, tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, sull'importanza relativa degli interessi in gioco o sul modo migliore per proteggerli. In generale, il margine è ampio anche quando lo Stato deve trovare un equilibrio tra interessi privati e pubblici concorrenti o diversi diritti tutelati dalla Convenzione.
3. Le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate e, quando è in questione l'organizzazione di una di queste comunità, l'articolo 9 della Convenzione deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11, che protegge la vita della comunità da ogni ingiustificata interferenza dello Stato. In effetti, l'autonomia di tali comunità, essenziale per il pluralismo in una società democratica, è al centro della protezione offerta dall'articolo 9.
(Il caso riguarda il licenziamento subito dalla maestra di un asilo gestito da una parrocchia protestante, a seguito della scoperta, da parte dell’ente datoriale, della sua fede cattolica. I giudici dello Stato hanno sostenuto che la misura fosse stata legittima. La Corte ritiene che dalle loro motivazioni emerga in maniera appagante come l’obbligo di lealtà imposto alla lavoratrice rispetto alla tendenza dell’ente fosse necessario per preservarne la credibilità. L’articolo 9 della Convenzione non avrebbe pertanto potuto imporre allo Stato di offrire alla ricorrente una tutela superiore)