Dipendente di una Chiesa, eretta in persona giuridica di diritto pubblico, che commette adulterio. Licenziamento senza preavviso. Non violazione dell’articolo 8 della CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Massima
1. Se l'articolo 8 della CEDU mira essenzialmente a tutelare l'individuo da ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche, esso non si limita ad imporre allo Stato di astenersi da tale ingerenza: a questo impegno negativo si possono aggiungere obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata. Queste possono richiedere l'adozione di misure volte al rispetto della vita privata, anche nei rapporti tra le persone. Se il confine tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato rispetto all'articolo 8 non si presta ad una definizione precisa, i principi applicabili sono comunque comparabili. In particolare, in entrambi i casi, si deve tener conto del giusto equilibrio da raggiungere tra l'interesse generale e gli interessi dell'individuo, godendo comunque lo Stato di un margine di apprezzamento.
2. Le comunità religiose esistono tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate e, quando è in questione l'organizzazione di tali comunità, l'articolo 9 deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11 della Convenzione, che tutela la vita delle associazioni da ogni ingiustificata ingerenza dello Stato. In effetti, la loro autonomia, essenziale per il pluralismo in una società democratica, è al centro della protezione offerta dall'articolo 9.
(Il ricorrente, impiegato nel dipartimento delle pubbliche relazioni di una Chiesa dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, era stato licenziato senza preavviso per aver compiuto atti di adulterio. I giudici interni hanno riconosciuto che la misura fosse necessaria al fine di preservare la credibilità della Chiesa interessata, anche in considerazione della natura del posto che il ricorrente occupava. La Corte ritiene che tali motivazioni non siano irragionevoli. L’articolo 8 della Convenzione non avrebbe pertanto potuto richiedere allo Stato di offrire alla ricorrente una tutela superiore)
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