Rispetto per la vita privata. Poteri di sorveglianza e intercettazione per la tutela della sicurezza nazionale.
Riferimenti normativi
Art. 8 CEDU
Art. 13 CEDU
Art. 6 CEDU
Massima
Con riguardo alla definizione delle condizioni per implementare un sistema di sorveglianza, la Corte evidenzia che la legislazione nazionale gode un certo grado di discrezionalità. La Corte non si sostituisce alle autorità nazionali nella valutazione delle politiche migliori in questo settore. Ciononostante, la Corte sottolinea che ciò non implica che gli Stati membri godono di una discrezionalità illimitata di assoggettare persone entro la loro giurisdizione a poteri di sorveglianza. Gli Stati membri non possono adottare qualsiasi misura che ritengano appropriata al fine di combattere il terrorismo e lo spionaggio. Qualsiasi sistema di sorveglianza sia adottato, devono esservi garanzie appropriate contro gli abusi. Il sistema dovrà garantire proporzionalità rispetto alle circostanze del caso, la natura, lo scopo e la durata delle misure, le basi richieste per ordinare l’applicazione di tali misure, le autorità competenti a ordinarle, applicarle e controllare l’espletamento di tali poteri, e le tipologie di rimedi previsti dalla normativa interna.
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