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Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen c. H. Akdas e altri, Causa C-485/07, CGEU, 12 maggio 2011

Data
12/05/2011
Tipologia Sentenza
Numerazione C-485/07

Abstract

Soppressione dell’indennità integrativa della pensione d’invalidità versata dallo Stato membro ospitante per garantire ai beneficiari i requisiti minimi di sussistenza per lo spostamento di residenza del beneficiario fuori dal territorio dello Stato membro interessato. Discriminazione fondata sulla cittadinanza

Riferimenti normativi

Decisione n. 3/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari.

Massima

1. L’art. 6, della decisione n. 3/80 del consiglio di associazione CEE-Turchia, relativa all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri delle Comunità europee ai lavoratori turchi ed ai loro familiari deve essere interpretato nel senso che esso ha efficacia diretta, cosicché i cittadini turchi cui si applica questa disposizione hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per far disapplicare le norme di diritto interno ad esso contrarie. Tale norma, infatti, detta un preciso obbligo di risultato, vale a dire il divieto di qualunque limitazione imposta relativamente all’esportazione dei diritti acquisiti dai cittadini turchi interessati a titolo della normativa di uno Stato membro. Un obbligo siffatto, pertanto, può essere fatto valere da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale affinché questo disapplichi le disposizioni contrarie della normativa di uno Stato membro, senza che sia necessaria a tal fine l’adozione di misure di applicazione integrative.

2. L’art. 6, della decisione n. 3/80, sopra menzionata, osta ad una normativa che abolisce l’erogazione di una prestazione quale l’indennità integrativa della pensione d’invalidità nei confronti di ex lavoratori migranti turchi, allorché questi ultimi sono ritornati in Turchia dopo aver perso il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante essendo divenuti invalidi in quest’ultimo Stato.

3. La constatazione che i cittadini turchi possono validamente basarsi sul diritto comunitario per esigere che l’indennità integrativa venga ad essere loro versata in Turchia non è inficiata dalla circostanza che, per quanto riguarda una prestazione previdenziale come l’indennità integrativa, il regime attualmente previsto dal regolamento n. 1408/71 differisce da quello attuato dalla predetta decisione, e neppure dalla circostanza che, su tale fondamento, lo Stato membro di cui trattasi ha proceduto alla soppressione, per i cittadini dell’Unione, dell’erogazione dell’indennità integrativa, qualora i beneficiari non risiedano nel territorio dello Stato membro. Tale situazione non può essere considerata incompatibile con i requisiti dell’art. 59 del protocollo addizionale allegato all’accordo di associazione CEE-Turchia, in base al quale i cittadini turchi non devono essere posti in una situazione più vantaggiosa di quella dei cittadini dell’Unione.