Cittadino di uno Stato membro residente in uno Stato terzo occupato come dipendente assunto in loco presso l'ambasciata di un altro Stato membro. Discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Riferimenti normativi
Art. 48 Trattato CEE
Art. 227 Trattato CEE
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità
Massima
Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, sancito dagli artt. 48 del Trattato e 7 del regolamento n. 1612/68, trova applicazione nei confronti di un cittadino di uno Stato membro stabilmente residente in uno Stato terzo, che sia stato assunto da un altro Stato membro presso la sua ambasciata in tale paese terzo e il cui contratto di lavoro sia stato stipulato. Tale divieto si estende a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro disciplinati dalla normativa dello Stato membro datore di lavoro. Infatti, l'art. 227 del Trattato non esclude che le norme comunitarie possano produrre effetti al di fuori del territorio della Comunità, in specie in relazione a rapporti di lavoro che, pur riferendosi ad attività lavorative esercitate al di fuori di tale territorio, conservino un nesso abbastanza stretto con il territorio della Comunità. Tale principio va inteso nel senso che esso riguarda i casi in cui il rapporto di lavoro presenta un sufficiente collegamento con il diritto di uno Stato membro e, di conseguenza, con le norme del diritto comunitario richiamato dal caso concreto.
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