Applicazione della normativa sulla libera circolazione dei lavoratori nei confronti del lavoratore che esercita la sua attività in un altro Stato membro. Divieto di doppia imposizione.
Riferimenti normativi
Regolamento (UE) n. 492/2011 sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori UE all’interno dell’UE.
Massima
Le norme volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori all'interno del territorio dell’Unione e in particolare le norme riguardanti la determinazione della normativa nazionale da applicare, contenute nel regolamento n. 1408/71, ostano a che ad un lavoratore residente nel territorio di uno Stato membro alle dipendenze di un'impresa con sede in un altro Stato membro e che svolge la sua attività esclusivamente fuori dal territorio dell’Unione ed è soggetto al versamento di contributi previdenziali in forza della normativa dell'altro Stato membro, venga imposto il versamento di contributi previdenziali da parte della legislazione dello Stato membro in cui ha la residenza. Infatti, il solo fatto che le prestazioni di un lavoratore si esercitino al di fuori del territorio della Comunità non è sufficiente a disapplicare le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, qualora il lavoro conservi un collegamento sufficientemente stretto con il territorio della Comunità.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy