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O.D. e altri c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Causa C-350, CGUE (Grande Camera), 2 settembre 2021

Data
02/09/2021
Tipologia Sentenza
Numerazione C-350/20

Abstract

Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico dal beneficio degli assegni di natalità e di maternità.

Riferimenti normativi

Art. 12 Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011.

Massima

L'assegno di natalità è concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta, pertanto, di una prestazione in denaro destinata, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato (o adottato).

Per quanto riguarda invece l'assegno di maternità, esso è concesso tenendo conto delle risorse del nucleo di cui fa parte la madre sulla base di un criterio oggettivo e legalmente predefinito, i.e. l'indicatore della situazione economica (ISE), senza che l'autorità competente possa tener conto di circostanze personali altre. Pertanto, i due assegni rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento, diritto cui l’Italia non ha posto limitazioni, nonostante la facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri. Di conseguenza, l’articolo 12 della direttiva 2011/98/UE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da detta normativa.